Il mobbing in concreto
Come viene valutato il mobbing nei Tribunali italiani
Sommario: 1. Premessa - 2. Elementi costitutivi - 3. Problematiche concrete e ricorrenti - 4. Il mobbing in concreto - 5. Conclusione
1. Premessa
Innanzitutto,
il termine “mobbing” deriva dall'inglese “to mob” e significa assalire,
soffocare, vessare o malmenare. Nel linguaggio comune, con il termine
“mobbing” generalmente si indica una forma di vessazione, di aggressione
e di danneggiamento perpetrata nei confronti di uno o più lavoratori.
Più precisamente, la Cassazione ha stabilito che per mobbing si intende comunemente “un
comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del
lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il
quale, con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si
risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere
forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del
lavoratore nell'ambiente di lavoro.
Da ciò può conseguire la
mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto
lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua
personalità” (ex multis: Corte di Cass., sentenza n. 3875/09).
Tali
condotte illecite sono finalizzate, direttamente o indirettamente, a
far lasciare il posto di lavoro alla “vittima”, e senz'altro a
danneggiarne salute, tranquillità e reputazione.
La suddetta
fattispecie, infine, non può non avere ripercussioni sulla
professionalità del lavoratore vittima del mobbing da parte dei
superiori.
2. Elementi costitutivi
Quanto
agli elementi costitutivi, vista e considerata anche la
indeterminatezza del come si dispiega in concreto questa figura, a
livello meramente teorico è possibile distinguerne almeno 3:
- l'ambito lavorativo;
- la frequenza, la durata, la reiterazione ed la particolare intensità delle azioni vessatorie intraprese, con relativo parimenti intenso e rilevante danno patito dalla vittima;
- l'intento persecutorio e/o discriminatorio posto in essere nei confronti della vittima.
3. Problematiche concrete e ricorrenti
Ciò
premesso, alla luce dei tanti ricorsi posti in essere e degli
altrettanti rigetti, la figura del mobbing sembra essere un qualcosa di
mutevole, non bene definito, inarrivabile.
Invero, purtroppo, tale
ingente, quasi sistematica “bocciatura” dei ricorsi in tema di mobbing
deriva semplicemente dal fatto per cui le condotte lamentate non
rientrano nella figura del mobbing.
Ciò per una molteplice serie di ragioni (che verranno meglio spiegate di seguito) ma a grandi linee riconducibili:
a) alla bassa intensità/lesività delle condotte poste in essere;
b) alla relativa esiguità, tenuità del danno patito dallo stesso;
c) alla difficoltà a dimostrare l'intento persecutorio.
a) Bassa intensità/lesività delle condotte poste in essere.
Innanzitutto,
come hanno specificato le Sezioni Unite in tema di illeciti posti in
essere nei confronti dei lavoratori, il primo e principale elemento ai
fini di riscontrare il mobbing è quello di valutare l'intensità lesiva,
la gravità e l'offensività delle condotte datoriali illecite.
Sul punto,
la Suprema Corte ha infatti statuito che “l'idea di valorizzare
l'elemento soggettivo della condotta lesiva, è non solo incompatibile
col diritto vigente ma condizionerebbe ogni tutela alla difficile prova
di tale elemento.
Quello che conta, invece, è la oggettività e offensività della condotta lesiva” (Cass. Sez. Unite n. 5295 del 1997).
Quindi,
affinchè un'azione legale in tale senso venga accolta, è necessario,
purtroppo, che il lavoratore abbia patito un danno obbiettivamente grave
e di rilevanza indiscutibile.
Quanto al punto in oggetto,
sovente i lavoratori lamentano di supposte discriminazione,
demansionamento, disparità di trattamento ecc.....tuttavia nella gran
parte dei casi, le condotte datoriali possono essere considerate si
inopportune, infelici, tali da non valorizzare e tenere in grande
considerazione il valore, la professionalità e la persona del lavoratore
ma non sono obbiettivamente mobbizzanti.
In buona sostanza,
molti lavoratori si lamentano per lo scarso impiego in determinate
mansioni, il sotto utilizzo in altre, la scarsa stima professionale, i
continui richiami, rimproveri ecc... Tutto ciò, per spiegarla in parole
semplici, per i Giudici non è per nulla sufficiente ad integrare il
mobbing. Infatti, queste sopra descritte non integrano delle condotte
vessatorie o mobbizzanti.
A riprova di ciò, per esempio, vale
soprattutto il fatto che, nonostante un'azione intentata per mobbing,
nella stragrande maggioranza dei casi il lavoratore gode ancora del suo
stipendio e del posto di lavoro.
b) Esiguità, tenuità del danno patito dal lavoratore
Identica
riflessione deve farsi quanto alla tenuità del danno patito: se si può
contestare tutto quanto connesso al lavoro (modi, orari, tempi, turni,
mansioni ecc..), c'è da dire che nella stragrande maggioranza dei casi
il lavoratore non ha subito un danno obbiettivo e grave.
Infatti,
a titolo di esempio, tante volte i lavoratori vengono “richiamati”
informalmente, vengono sgridati per futili motivi, anche
incolpevolmente.
Tuttavia, però, tale condotta datoriale, per quanto
sgradevole e fonte di amarezza e risentimento, non porta a nulla: nè a
procedimenti disciplinari nè sanzioni né a nulla di nulla.
Sarebbe ben
diverso se, a seguito del medesimo episodio, il lavoratore venisse
licenziato o privato dello stipendio per 3 mesi, per dire. Purtroppo,
solo questo vogliono vedere i giudici, cioè un danno grave e obbiettivo,
tipo il licenziamento o il costringimento a cambiare lavoro.
Pertanto,
non sono questi i fatti e i danni che possono sorreggere un'azione
legale ove si fa valere il mobbing, la quale verrebbe senz'altro
rigettata e la causa verrebbe persa.
c) Difficoltà a dimostrare l'intento persecutorio.
Quanto
all'intento persecutorio del datore di lavoro, questo è di non semplice
dimostrazione in giudizio visto che sovente la condotta mobbizzante
viene posta in essere in un ampio intervallo temporale.
Infatti,
data la generale obbiettiva bassa intensità dei fatti che sovente
vengono lamentati dai lavoratori “vittime di mobbing”, per assurdo, in
parte agevolerebbe la sussistenza della dimostrazione del mobbing se
tali fatti e condotte vessatorie fossero racchiuse in un ambito
temporale di pochi mesi. Sarebbe stato molto più agevole, in tale caso,
dimostrare lo spirito persecutorio.
La stessa cosa dicasi nel caso in cui simili condotte vengano poste in essere nei confronti di altri lavoratori. Invero, dalla
copiosa produzione giurisprudenziale negli ultimi anni, se posti a
carico di un solo lavoratore, la medesima condotta vessatoria avrebbe un
maggiore rilievo senz'altro. Invece, se tali circostanze, come
nella gran parte dei casi lamentati, riguardano ben più di un
lavoratore, appare ben difficile fondarli come base di una qualsivoglia
pretesa risarcitoria. Ed infatti così ha sempre statuito il TAR
Lombardia, ad esempio, in linea con la più pacifica giurisprudenza sul
punto.
4. Il mobbing in concreto
Quanto
detto sopra rileva per contribuire a spiegare “che cosa” è stato
riconosciuto e qualificato come mobbing dalla giurisprudenza: infatti,
in tutte le (peraltro poche) recenti pronunce giudiziali dove è stato
accertato il mobbing, il lavoratore aveva patito un altro e molto
differente tipo di danno, rispetto a quello solitamente lamentato da
presunte vittime del mobbing.
Tre sentenze a titolo di esempio:
1)
in poco più di un anno di tempo: posti in essere nei confronti del
lavoratore ben 7 provvedimenti disciplinari illegittimi e del tutto
infondati, posta in essere svariate multe per fatti insussistenti,
continui inviti a cambiare “spontaneamente” lavoro e infine un
licenziamento senza causa (Cass. Sez. lavoro n. 6907 del 2009);
2)
in poco più di un anno: cambio a 360 gradi di settore operativo,
ufficio e mansioni svolte senza reale e concreto motivo. Poi, minacce,
telefonate anonime, calunnie nei confornti del lavoratore, addirittura
ben 4 denunce penali, da parte del datore di lavoro con tanto di incarico formale ad avvocati, risultate tutte infondate,
scritti diffamatori diffusi nell'ufficio affinchè tutti gli altri
lavoratori vedessero, sospensioni immotivate e illecite dal lavoro,
conseguente assenza per molti mesi dal lavoro a causa delle precarie
condizioni di salute cagionate dal mobber, ed infine impossibilità, di
fatto, a riprendere servizio (Trib. Milano 2949 del 2006).
3) in
poco più di un anno di tempo: continue avances sessuali nei confronti
della lavoratrice, continue minacce ed ingiurie anche davanti agli altri
lavoratori, trasferimento immotivato e illegittimo in altro ufficio,
boicottaggio totale sul lavoro (nessuna pratica, di nessun tipo, veniva più data alla vittima!), una malattia prolungata per mesi a causa di ciò ed infine costrizione alle dimissioni (Cass. Sez. lavoro 22858 del 2008).
5. Conclusione
Alla
luce di quanto detto, in forza del concetto di mobbing (in ottica
spiccatamente giurisprudenziale e dei Giudici italiani) e della
possibilità di accoglimento delle numerose domande giudiziale poste in
essere, si evince che gran parte dei fatti ivi indicati non possono
essere connotati dalla qualificazione come “mobbing” né demansionamento.
Ciò si spiega non tanto per la carenza probatoria (cosa che, alla luce
della recente giurisprudenza, è peraltro attuabile anche senza la
preziosa testimonianza di compagni di lavoro, quindi non sarebbe questo
il problema), quanto proprio per la obbiettivamente poco intensa
offensività, vessatorietà e capacità di danno delle condotte datoriali.
A
rimarcare la obbiettivamente bassa intensità, inoltre, si può, come ho
detto, ricordare la cosa più importante, ovvero che gran parte delle
cosiddette vittime del mobbing, al momento di proposizione della
relativa domanda giudiziale, hanno ancora il posto di lavoro, che è la prima cosa che guardano i giudici..
Quindi,
alla luce del danno effettivamente patito dalle vittime del mobbing,
nel caso in cui nonostante il supposto mobbing venga esperita azione
legale, nelle valutazioni dei Tribunali viene considerato ben poca cosa, con ben scarsa possibilità di accoglimento della relativa istanza.
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