martedì 3 novembre 2015

Mobbing Dossier

Che cos’è il mobbing da lavoro
Il termine mobbing è stato coniato nel settanta dall'etologo[1]. Lorenz per descrivere il comportamento di alcuni animali che circondano un proprio simile e lo assalgono per allontanarlo dal branco, in particolare in etologia mobbing indica il comportamento degli uccelli di piccola taglia nell'atto di respingere un loro predatore. Mobbing deriva dall’inglese "mob", dal latino "mobile vulgus", che significa "folla dedita al vandalismo". Da qui il significato assunse presso le classi più elevate anche una connotazione spregiativa, per cui "mob" era equivalente all'italiano "plebaglia"
Il termine ha acquistato potenza metaforica per esprimere l’immagine dell’assalto di un gruppo, la situazione di terrore dovuta all’isolamento della vittima di fronte al gruppo, alla parola è correlato anche il lemma mobster, che indica chi appartiene alla malavita.
Negli anni Ottanta il termine venne ripreso dallo psicologo del lavoro Heinz Leymann[2], il quale lo applicò ad un nuovo disturbo che aveva osservato in alcuni operai e impiegati svedesi sottoposti ad una serie di traumi psicologici sul lavoro.
Per mobbing quindi s’intendono tutti quei comportamenti[3] violenti che si verificano sul posto di lavoro attraverso atti vessatori[4] lesivi dei valori di dignità e che nascono da una frustrazione del mobbizzante[5]. Comunque data la natura di questo fenomeno non esiste ancora un’universalità di terminologia a livello mondiale[6].
Posto che non esiste un reato di mobbing[7], questo ha assunto di volta in volta connotazioni diverse, può essere elemento costitutivo di reato, dalle lesioni alla violenza privata, estorsione, abuso di ufficio, maltrattamenti. Il mobbing può essere anche un movente d’ispirazione del disegno criminoso del mobber oppure può trattarsi di circostanza aggravante di reato es motivo abietto, futile, crudeltà verso le persone.

Dal punto di vista legislativo la Regione Lazio con legge del 2001 ha definito il "mobbing" come il complesso di atti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte di un datore o da soggetti posti in posizione sovraordinata oppure da altri colleghi. 
Analoghe definizioni si rinvengono nella Legge Regionale Friuli Venezia Giulia dell’8 aprile 2005, n.7, nella Legge Regionale Umbria del 28 febbraio 2005 n.18 e ancora nella Legge Regionale Abruzzo dell’11 agosto 2004, n. 26.

Per quanto attiene le tipologie di mobbing, distinguiamo un tipo individuale qualora le condotte sono rivolte nei confronti di un unico soggetto ed un mobbing collettivo allorquando le condotte abbiano ad oggetto un gruppo di lavoratori.  
 
Mobbing Verticale
Il mobbing può essere ancora di tipo verticale ascendente se esercitato nei confronti di un capo (molto raro in Italia) o discendente se esercitato nei confronti di un sottoposto, oppure orizzontale se esercitato fra colleghi di pari grado. Esiste poi un mobbing emozionale che infierisce nelle relazioni interpersonali ed un mobbing strategico volto ad espellere il lavoratore dall’azienda. Anche l’intensità e le manifestazioni del mobbing sono molteplici, il fenomeno può essere diretto, indiretto volto cioè contro i famigliari[8] del lavoratore, leggero se caratterizzato da continue illazioni o pesante se si palesa con eventi plateali. 
 
Il mobbing può palesarsi con forme diverse: aggressioni fisiche o verbali, richiami disciplinari, isolamento, demansionamento, compiti inutili e paradossali. 
In ogni caso l’evento si traduce in un attacco alla possibilità di comunicare, alle relazioni sociali, all’immagine, alla professionalità, alla salute. 
 
Durata
Quanto alla durata perché ci sia mobbing, il conflitto deve durare almeno sei mesi, con una certa frequenza settimanale
 
Volontà
Ciò che è evidente è la volontà dell’aggressore, un preciso disegno distruttivo volto all’annientamento del mobbizzato. 
Per questo, con l’espressione "tempo del mobbing" si indicherà il periodo che il soggetto, trascorsa la fase di analisi dei comportamenti e percepito il suo status di vittima, dedicherà al recupero di prove per dimostrare l’attendibilità delle sue accuse e intentare un’eventuale azione legale.
 
Esempi di comportamenti mobbizzanti sul posto di lavoro
La pratica del mobbing consiste nel vessare il dipendente o il collega di lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o fisica. Ad esempio: sottrazione ingiustificata di incarichi o della postazione di lavoro, dequalificazione delle mansioni a compiti banali (fare fotocopie, ricevere telefonate, compiti insignificanti, dequalificanti o con scarsa autonomia decisionale) così da rendere umiliante il prosieguo del lavoro.
Il mobbing può anche concretizzarsi con rimproveri e richiami, espressi in privato ed in pubblico anche per banalità; dotare il lavoratore di attrezzature obsolete, arredi scomodi, ambienti male illuminati; interrompere il flusso di informazioni necessario per l'attività (chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull'accesso a Internet)
Ulteriori manifestazioni del fenomeno sono date ad esempio da continue visite fiscali in caso malattia (e spesso al ritorno al lavoro, la vittima trova la scrivania sgombra oppure non la trova affatto). Insomma, un sistematico processo di "cancellazione" del lavoratore condotto con la progressiva preclusione di mezzi e relazioni interpersonali indispensabili allo svolgimento di una normale attività.
Altri elementi che fanno configurare il mobbing, possono essere
"doppi sensi" o sottigliezze verbali quando
si è in presenza del collega mobbizzato, cambio di tono nel parlare quando un superiore si rivolge al collega vittima, dare pratiche da eseguire in fretta l'ultimo giorno utile. 

INAIL
Secondo L'INAIL[11] che per prima in Italia ha definito il mobbing lavorativo qualificandolo come costrittività organizzativa, le possibili azioni traumatiche possono riguardare la marginalizzazione dalla attività lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, la mancata assegnazione dei compiti o degli strumenti, i ripetuti trasferimenti ingiustificati, la prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale o di compiti esorbitanti anche in relazione a eventuali condizioni di handicap, l'impedimento dell’accesso a notizie, la inadeguatezza delle informazioni inerenti l’ordinaria attività, l'esclusione reiterata da iniziative formative, il controllo esasperato ed eccessivo.
 
Il mobbing può essere inquadrato dunque come una malattia professionale[12], esistono cioè situazioni di “costrittività organizzativa” che si identificano in una serie di attività poste in essere dall’azienda nei confronti del mobbizzato.





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