PARLAMENTO EUROPEO 1999 - 2004
Documento di seduta
FINALE
A5-0283/2001 16 luglio 2001
RELAZIONE SUL MOBBING SUL POSTO DI LAVORO
(2001/2339(INI))
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Jan Andersson.PE 305.695 2/24 RR\445949IT.doc
INDICE
Pagina
PAGINA
REGOLAMENTARE
...................................................................................................
4
PROPOSTA
DI RISOLUZIONE
.................................................................................................
5
MOTIVAZIONE.......................................................................................................................
10
PARERE
DELLA COMMISSIONE PERI DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITA’ …....20
Nella
seduta del 28 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato che
la commissione per l'occupazione e gli affari sociali era stata autorizzata
a elaborare una relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del
regolamento, sul mobbing sul posto di lavoro.
Nella seduta del 28 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver consultato per parere anche la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.
Nella riunione del 15 febbraio la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatore Jan Andersson.
Nella seduta del 28 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver consultato per parere anche la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità.
Nella riunione del 15 febbraio la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatore Jan Andersson.
Nelle
riunioni del 20 giugno, 9 luglio e 10 luglio 2001 ha esaminato il progetto
di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione
all'unanimità.
Erano
presenti al momento della votazione Michel Rocard, (presidente), Winfried
Menrad (vicepresidente), Marie-Thérèse Hermange (vicepresidente), Jan
Andersson (relatore), María Antonia Avilés Perea, Regina Bastos, Alejandro
Cercas, Elisa Maria Damião, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo,
Fiorella Ghilardotti, Anne-Karin Glase, Stephen Hughes, Karin Jöns,
Piia-Noora Kauppi (in sostituzione di Ilkka Suominen), Ioannis Koukiadis,
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario
Mantovani, Claude Moraes, Camilo Nogueira Román (in sostituzione di Jillian
Evans, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ria G.H.C.
Oomen-Ruijten (in sostituzione di Guido Podestà), Paolo Pastorelli (in
sostituzione di Raffaele Lombardo), Manuel Pérez Álvarez, Bartho Pronk,
Tokia Saïfi, Herman Schmid, Inger Schörling (in sostituzione di Ian Stewart
Hudghton , a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento, Miet
Smet, Helle Thorning-Schmidt, Bruno Trentin (in sostituzione di Barbara
Weiler), Ieke van den Burg e Anne E.M. Van Lancker.
La
relazione è stata presentata il 16 luglio 2001.
Il termine
per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del
giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata
Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro
(2001/2339(INI))
Il
Parlamento europeo,
- visti
gli articoli 2, 3, 13, 125-129, 136-140 e 143 del trattato CE,
- viste le
sue risoluzioni del 13 aprile 1999 sulla modernizzazione dell'organizzazione
del lavoro - un atteggiamento positivo nei confronti dei cambiamenti 1 , del
24 ottobre 2000 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a
favore dell'occupazione per il 2001
-
relazione congiunta sull'occupazione 2000 2 e del 25 ottobre 2000
sull'Agenda per la politica sociale 3 ,
- viste le
parti pertinenti delle conclusioni dei Consigli europei di Nizza e di
Stoccolma,
- visto
l'articolo 163 del suo regolamento,
- visti la
relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il
parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
(A5-283/2000), A. considerando che, secondo un sondaggio svolto tra 21 500
lavoratori dalla Fondazione di Dublino, nel corso degli ultimi 12 mesi l’8%
dei lavoratori dell’Unione europea, corrispondente a 12 milioni di persone,
è stato vittima di mobbing sul posto di lavoro, e che si devono presupporre
percentuali sommerse assai più elevate, B. considerando che la presenza di
fenomeni di violenza e molestie sul lavoro, tra cui la Fondazione include il
mobbing, varia tra gli Stati membri e che ciò è dovuto, secondo la
Fondazione, al fatto che in alcuni paesi sono pochi i casi dichiarati, che
in altri la sensibilizzazione al fenomeno è maggiore e che esistono
differenze nei sistemi giuridici nonché differenze culturali; che la
precarietà delle condizioni di lavoro costituisce una delle cause principali
dell’aumento della frequenza di suddetti fenomeni; che le vittime di
vessazioni sono soggette a stress in misura di gran lunga maggiore rispetto
ai lavoratori in generale,
C.
considerando che la Fondazione di Dublino rileva che le persone esposte al
mobbing subiscono uno stress notevolmente più elevato rispetto agli altri
lavoratori in generale e che le molestie costituiscono dei rischi potenziali
per la salute che spesso sfociano in patologie associate allo stress; che i
dati nazionali sul mobbing nella vita professionale, disaggregati per
generi, non offrono, secondo l’Agenzia, un quadro uniforme della situazione;
D.
considerando che dai dati provenienti da uno degli Stati membri risulta che
i casi di mobbing sono di gran lunga più frequenti in professioni
caratterizzate da un elevato livello di tensione, professioni esercitate più
comunemente da donne che da uomini e aumentate considerevolmente nel corso
degli anni 90,
E.
considerando che gli studi e l’esperienza empirica convergono nel rilevare
un chiaro nesso tra, da una parte, il fenomeno del mobbing nella vita
professionale e, dall’altra, lo stress o il lavoro ad elevato grado di
tensione, l’aumento della competizione, la riduzione della sicurezza
lavorativa nonché uno stato di occupazione precario;
F.
considerando che tra le cause del mobbing vanno ad esempio annoverate le
carenze a livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e di
direzione; che problemi organizzativi irrisolti e di lunga durata si
traducono in pesanti pressioni sui gruppi di lavoro e possono condurre
all’adozione della logica del iecapro espiatoriole e al mobbing;
che le
conseguenze per il singolo e per il gruppo di lavoro possono essere
rilevanti, così come i costi per i singoli, le imprese e la società;
1. ritiene
che il mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale
entità, costituisca un grave problema nel contesto della vita professionale
e che sia opportuno prestarvi maggiore attenzione e rafforzare le misure per
farvi fronte, ideando anche nuove forme di lotta al fenomeno;
2.
richiama l'attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a
termine e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea
condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia;
3.
richiama l’attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute
fisica e psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, che necessitano
spesso di un trattamento medico e psicoterapeutico comportante generalmente
un’assenza dal lavoro per motivi di malattia o le dimissioni;
4.
richiama l’attenzione sul fatto che, secondo alcune inchieste, le donne sono
più frequentemente vittime che non gli uomini dei fenomeni di mobbing, che
si tratti di molestie verticali: discendenti (dal superiore al subordinato)
o ascendenti (dal subordinato al superiore), di molestie orizzontali (tra
colleghi di pari livello) o di molestie miste;
5.
richiama l’attenzione sul fatto che false accuse di mobbing possono
trasformarsi a loro volta in un temibile strumento di mobbing;
6. pone
l’accento sul fatto che le misure contro il mobbing sul luogo di lavoro
vanno considerate una componente importante degli sforzi finalizzati
all’aumento della qualità del lavoro e al miglioramento delle relazioni
sociali nella vita lavorativa; ritiene che esse contribuiscano altresì a
combattere l’esclusione sociale, il che può giustificare l’adozione di
misure comunitarie e risulta in sintonia con l’Agenda sociale europea e gli
orientamenti in materia di occupazione;
7. rileva
che i problemi di mobbing sul posto di lavoro vengono probabilmente ancora
sottovalutati in molte parti dell’Unione e che vi sono molti argomenti a
favore di iniziative comuni a livello dell’Unione, quali ad esempio la
difficoltà di trovare strumenti efficaci per prevenire ed impedire
l’insorgere del fenomeno, il fatto che gli orientamenti sulle misure per
combattere il mobbing sul posto di lavoro possano produrre effetti normativi
ed influire sugli atteggiamenti e che vi siano anche ragioni di equità a far
ritenere opportuna l’adozione di tali orientamenti comuni;
8. esorta
la Commissione a prendere ugualmente in considerazione, nelle sue
comunicazioni relative a una strategia comune in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e al rafforzamento della dimensione qualitativa della
politica occupazionale e sociale nonché nel libro verde sulla responsabilità
sociale delle imprese, fattori psichici, psicosociali e sociali connessi
all’ambiente lavorativo, inclusa l’organizzazione lavorativa, invitandola
pertanto ad attribuire importanza a misure di miglioramento dell’ambiente
lavorativo che siano lungimiranti, sistematiche e preventive, finalizzate
tra l’altro a combattere il mobbing sul posto di lavoro e a valutare
l’esigenza di un’iniziativa legislativa in tal senso;
9. esorta
il Consiglio e la Commissione ad includere indicatori quantitativi relativi
al mobbing sul posto di lavoro negli indicatori relativi alla qualità del
lavoro, che dovranno essere definiti in vista del Consiglio europeo di
Laeken;
10. esorta
gli Stati membri a procedere a esaminare, e, se del caso, ad integrare, la
propria legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing
e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare e a
caratterizzare in maniera unitaria la definizione della fattispecie del
"mobbing";
11.
sottolinea espressamente la responsabilità degli Stati membri e dell'intera
società per il mobbing e la violenza sul posto di lavoro, ravvisando in tale
responsabilità il punto centrale di una strategia di lotta a tale fenomeno;
12.
raccomanda agli Stati membri di imporre alle imprese, ai pubblici poteri
nonché alle parti sociali l'attuazione di politiche di prevenzione efficaci,
l'introduzione di un sistema di scambio di esperienze, e l'individuazione di
procedure atte a risolvere il problema per le vittime e ad evitare che esso
si ripresenti; raccomanda, in tale contesto, la messa a punto di
un’informazione e di una formazione dei lavoratori dipendenti, del personale
di inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel
settore privato che nel settore pubblico; ricorda a tale proposito la
possibilità di nominare sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla
quale i lavoratori possono eventualmente rivolgersi;
13. esorta
la Commissione ad esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il
campo di applicazione della direttiva quadro per la salute e la sicurezza
sul lavoro oppure di elaborare una nuova direttiva quadro,
come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle molestie, nonché
come meccanismo di difesa del rispetto della dignità della persona del
lavoratore, della sua intimità e del suo onore; sottolinea pertanto che è
importante che la questione del miglioramento dell’ambiente di lavoro venga
affrontata in modo sistematico e con l’adozione di misure preventive;
14.
sottolinea che una base statistica migliore può agevolare e ampliare la
conoscenza e la ricerca e segnala il ruolo che l’Eurostat e la Fondazione di
Dublino possono svolgere in tale contesto; esorta la Commissione, la
Fondazione di Dublino e l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro a prendere iniziative affinché vengano condotti studi approfonditi in
materia di mobbing;
15.
sottolinea l’importanza di studiare più da vicino il fenomeno del mobbing
sul posto di lavoro in relazione sia agli aspetti attinenti
all’organizzazione del lavoro sia a quelli legati a fattori quali genere,
età, settore e tipo di professione; chiede che lo studio in questione
comprenda un’analisi della situazione particolare delle donne vittime di
mobbing;
16.
constata che uno Stato membro ha già adottato una normativa mirante a
lottare contro il mobbing sul posto di lavoro e che altri Stati sono
impegnati nel mettere a punto una legislazione che reprima questo fenomeno,
richiamandosi il più delle volte alle legislazioni adottate per reprimere le
molestie sessuali; esorta gli Stati membri a prestare attenzione al problema
del mobbing sul luogo di lavoro e a tenerne conto nel contesto delle
rispettive legislazioni nazionali e di altre azioni;
17. esorta
le istituzioni europee a fungere da modello sia per quanto riguarda
l’adozione di misure per prevenire e combattere il mobbing all’interno delle
loro stesse strutture che per quanto riguarda l’aiuto e l’assistenza a
individui o gruppi di lavoro, prevedendo eventualmente un adeguamento dello
statuto dei funzionari nonché un'adeguata politica di sanzioni;
18.
constata che le persone esposte al mobbing nelle istituzioni europee
beneficiano attualmente di un aiuto insufficiente e si compiace al riguardo
con l'amministrazione per aver istituito da tempo un corso destinato in
particolare alle donne amministratrici intitolato “La gestione al femminile”
e, più recentemente, un comitato consultivo sul mobbing;
19. chiede
che si esamini in quale misura la consultazione a livello comunitario tra le
parti sociali può contribuire a combattere il mobbing sul posto di lavoro e
ad associare a tale lotta le organizzazioni dei lavoratori;
20. esorta
le parti sociali negli Stati membri a elaborare, tra di loro e a livello
comunitario, strategie idonee di lotta contro il mobbing e la violenza sul
luogo di lavoro, procedendo altresì a uno scambio di esperienze in merito
secondo il principio delle "migliori pratiche";
21.
ricorda che il mobbing comporta altresì conseguenze nefaste per i datori di
lavoro per quanto riguarda la produttività e l’efficienza economica
dell’impresa a causa dell’assenteismo che esso provoca, della riduzione
della produttività dei lavoratori a motivo della confusione mentale, della
mancanza di concentrazione e del pagamento delle indennità ai lavoratori
licenziati;
22.
sottolinea l’importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore
di lavoro per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a
creare un ambiente di lavoro soddisfacente;
23. chiede
che abbia luogo una discussione in merito alle modalità di sostegno alle
reti e organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta al mobbing;
24. invita
la Commissione a presentare, entro il marzo 2002, un libro verde recante
un’analisi dettagliata della situazione relativa al mobbing sul posto di
lavoro in ogni Stato membro e, sulla base di detta analisi, a presentare
successivamente, entro l’ottobre 2002, un programma d’azione concernente le
misure comunitarie contro il mobbing sul posto di lavoro; chiede che tale
piano d’azione venga corredato di uno scadenzario;
25.
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla
Commissione e al Consiglio.
1.
Antefatti
La
presente relazione analizza la necessità di un impegno nel campo della
prevenzione e della lotta al mobbing sul lavoro. Negli ultimi tempi
l’attenzione all’interno dell’Unione su tale questione è aumentata per
diversi motivi:
•L’insorgere di nuovi rischi per la salute e la sicurezza e maggiori
possibilità di distinguere ed identificare certe forme di tali rischi hanno
determinato un aumento delle rivendicazioni di misure di tutela, non solo in
relazione a rischi connessi ad agenti fisici o chimici, ma anche ad forme di
rischi, fra cui il mobbing.
•Nell’ambito della cooperazione all’interno dell’Unione viene sottolineata
con forza l’importanza di un impegno volto alla creazione di nuovi e
migliori posti di lavoro e al miglioramento della qualità del lavoro e delle
relazioni sociali sul posto di lavoro, nonché l’importanza di misure atte a
combattere l’emarginazione dal mercato del lavoro e la disoccupazione di
lunga durata. La prevenzione e la lotta al mobbing sul posto di lavoro sono
considerate un elemento di tale impegno.
•Il
mobbing sul posto di lavoro è chiaramente collegato con la discriminazione e
le molestie sessuali sul lavoro, due settori in cui l’Unione ha già
intrapreso iniziative.
Il
relatore auspica che la presente relazione contribuisca all’adozione di
misure rapide ed energiche contro il mobbing sul posto di lavoro, il che
produrrà effetti positivi per gli individui, le organizzazioni e la società.
L’8 per
cento dei lavoratori dell’Unione, vale a dire 12 milioni di persone,
riferisce di essere stato oggetto di mobbing sul posto di lavoro negli
ultimi 12 mesi. A titolo di paragone si noti che il 4 per cento riferisce di
essere stato oggetto di violenze fisiche, mentre il 2 per cento è stato
oggetto di molestie sessuali sul lavoro. Ciò viene riferito dal terzo Studio
europeo sulle condizioni di lavoro condotto dalla Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino),
pubblicato nel dicembre 2000. I risultati dello studio si basano su
interviste condotte direttamente su un campione di 21.500 lavoratori negli
Stati membri.
I dati
nazionali di diversi Stati membri confermano che il mobbing è molto diffuso
in ambito lavorativo. I dati riportati qui di seguito indicano che vi è uno
stretto legame fra il mobbing e lo stress o le tensioni sul lavoro.
2.
Definizioni
Non sembra
esservi una definizione comunemente accettata a livello nazionale di mobbing.
Vi è invece una serie di definizioni elaborate da singoli ricercatori,
organizzazioni, autorità nazionali eccetera, che differiscono in parte per
orientamenti ed enfasi.
Sebbene
non esista una definizione universalmente riconosciuta, si può certamente
affermare che le diverse definizioni e descrizioni esistenti nel complesso
gettano luce su ciò che è la realtà per molte persone sul posto di lavoro,
ovvero un ambiente di lavoro inumano, l’essere oggetto di mobbing, la
sensazione di essere esclusi dalle relazioni sociali nell’ambiente di
lavoro, nonché l’essere posto di fronte a richieste inconciliabili senza
essere in possesso dei requisiti per soddisfarle.
La
questione della definizione è inoltre importante per poter raccogliere
sistematicamente informazioni e cercare soluzioni relative ai problemi
legati al mobbing sul posto di lavoro, motivo per cui viene affrontata in
diversi contesti nel seguito del presente documento.
Anche
all’interno dell’Unione europea non è stata data alcuna definizione di
mobbing sul posto di lavoro. Dalle informazioni avute dal relatore risulta
che il gruppo ad hoc della Commissione europea sulla violenza sul
posto di lavoro abbia recentemente discusso le misure da adottare contro il
mobbing con i rappresentanti delle autorità degli Stati membri responsabili
della salute e della sicurezza sul lavoro, affrontando tra l’altro la
questione della definizione.
Negli
Stati membri viene adottata tutta una serie di definizioni relative al
mobbing sul posto di lavoro (1) .
La
discriminazione nella vita professionale, così come le molestie sessuali e
di altro genere sul lavoro sono chiaramente connesse al mobbing sul posto di
lavoro. La definizione di molestie sessuali è presente in una
proposta di modifica della direttiva sul pari trattamento (2) .
Nel codice
britannico ACAS, che disciplina le procedure disciplinari e di
composizione delle controversie, per vessazione si intende un comportamento
offensivo, intimidatorio, intenzionale o oltraggioso, un abuso o un uso
scorretto di potere perpetrato con mezzi tesi a indebolire, umiliare
denigrare o ingiuriare il destinatario.
In
Francia un disegno di legge sulla modernizzazione sociale comprende un
capitolo sull’intimidazione sul posto di lavoro, in cui è riportata la
seguente definizione: nessun lavoratore subordinato deve subire atti
reiterati di molestia psicologica, mirati o destinati a ledere la dignità e
a creare condizioni di lavoro umilianti o degradanti.
Una Task
Force irlandese sulla prevenzione dell’intimidazione sul posto di
lavoro nell’aprile 2000 ha proposto la seguente definizione: un
comportamento inopportuno e reiterato, diretto o indiretto, verbale, fisico
o altro, assunto da una o più persone contro un’altra o altre sul posto di
lavoro e/o in ambito lavorativo, che può essere ragionevolmente considerato
in contrasto con il diritto della persona alla dignità sul posto di lavoro.
Un incidente isolato connesso al comportamento descritto nella presente
definizione può essere considerato un affronto contro la dignità
professionale, ma un simile caso isolato non è considerato intimidazione.
In un
discorso sul programma legislativo contro le vessazioni sul posto di lavoro,
il Ministro del lavoro belga ha utilizzato la seguente definizione:
molestia psicologica sul posto di lavoro, vale a dire condotta indebita e
reiterata di ogni sorta, esterna o interna all’impresa o all’istituzione,
che si manifesta in particolare tramite comportamenti, parole,
intimidazioni, atti, gesti, modi di organizzazione del lavoro e scritti
unilaterali, atti o volti a ledere la personalità, la dignità o l’integrità
fisica o psichica di un lavoratore durante l’esecuzione del proprio lavoro,
a mettere in pericolo il suo posto di lavoro o a creare un ambiente
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
In
un’ordinanza svedese, la vessazione/vittimizzazione sul posto di
lavoro è definita come azioni reiterate, riprovevoli o marcatamente negative
dirette conto dipendenti singoli in maniera offensiva e che possono
risultare nell’allontanamento di detti lavoratori dalla comunità lavorativa
(Ente svedese per l’ambiente di lavoro, AFS 1993:17).
(2)
Le molestie sessuali
sono
considerate discriminazione fondata sul sesso sul luogo di lavoro in
presenza di un comportamento indesiderato a carattere sessuale avente lo
scopo o l'effetto di ledere la dignità di una persona e/o di creare un
ambiente intimidatorio, ostile, offensivo o molesto, in particolare quando
il rifiuto o la sottomissione di una persona a tale comportamento vengono
usati come base di una decisione che interessa questa persona"
La
cosiddetta direttiva sulla vita lavorativa indica cosa si intende
rispettivamente per discriminazione diretta e indiretta (3)
e molestie (4) .
3.
Insorgenza, cause ed effetti e interventi a carattere preventivo
Lo studio
della Fondazione di Dublino citata inizialmente include una lunga serie di
fattori relativi all’ambiente di lavoro, fra cui la violenza e le molestie.
In tale settore (nel quale la Fondazione inserisce il mobbing) vi sono
grandi differenze fra gli Stati membri, il che secondo la Fondazione dipende
da un flusso ridotto di informazioni in alcuni paesi, da un maggiore grado
di consapevolezza in altri e da differenze fra i sistemi giuridici nonché a
livello culturale, cosa che può influire sulla percezione che si ha di una
data questione.
Il
risultato dello studio condotto negli Stati membri mostra come le donne
siano maggiormente oggetto di mobbing rispetto agli uomini (9% contro 7%), e
come i precari lo siano in misura maggiore rispetto a chi ha un impiego
fisso. Secondo lo studio, la percentuale più elevata di persone che
subiscono il mobbing è localizzata nell’amministrazione pubblica (13%), ma
la percentuale è alta anche fra i dipendenti del settore terziario e
commerciale (11%) e bancario (10%). Dalle valutazioni e dagli studi
nazionali emergono inoltre altre categorie professionali e settori
dell’economia che sono ad alto rischio. La mancanza di sicurezza nelle
condizioni di lavoro è, secondo la Fondazione di Dublino, una delle cause
principali del proliferare di diverse forme di violenza sul posto di lavoro,
fra le quali la Fondazione annovera il mobbing.
La
Fondazione di Dublino ritiene che le vittime di mobbing siano più colpite
dallo stress di quanto non lo siano i lavoratori in generale. Il 47% delle
persone oggetto di mobbing sostiene di avere un lavoro stressante, mentre
fra la totalità degli intervistati tale percentuale è del 28%. Le assenze
per malattia sono più frequenti fra le persone vittime di mobbing (34%)
rispetto alla totalità degli intervistati (23%).
In
un’analisi specifica dei dati nazionali riportati nello studio sull’ambiente
di lavoro condotto nel 1999 in Svezia (5) , viene stabilito un nesso fra
stress e mobbing. Un indice che misura la combinazione fra aspettative e
controllo interno sul posto di lavoro evidenzia i seguenti elementi:
|
Combinazione
|
Percentuale persone soggette mobbing,
%
|
|
|
|
Donne
|
Uomini
|
|
Lavoro con alto livello di tensione = esigenze elevate e
scarsa autonomia
|
12,6
|
15,9
|
|
Lavoro attivo = esigenze elevate e autonomia elevata
|
8,4
|
6,8
|
|
Lavoro passivo = esigenze ridotte e autonomia elevata
|
6,9
|
9,3
|
|
Lavoro con basso livello di tensione = esigenze ridotte e
scarsa autonomia
|
4,5
|
5,7
|
Dalla
tabella risulta che coloro che sono oggetto di grandi aspettative sul lavoro
e al contempo hanno un basso grado di autonomia, vale a dire che hanno un
lavoro con un elevato tasso di stress, sono di gran lunga i più a rischio di
mobbing. Il lavoro ad alto tasso di stress è notevolmente aumentato nel
corso degli anni novanta. Sono più le donne degli uomini ad avere un lavoro
di tale genere e negli anni novanta anche il mobbing ha seguito la stessa
tendenza.
Dall’analisi specifica condotta dallo studio svedese emerge inoltre che la
percentuale delle vittime di mobbing è di quattro - cinque volte superiore
fra coloro che non hanno alcun sostegno da parte dei datori di lavoro o dei
colleghi di lavoro rispetto a coloro che invece possono contare su tale
sostegno. Ci si pone pertanto una domanda: il mobbing è più diffuso laddove
il lavoro è talmente pressante da non lasciare tempo alla socializzazione e
ove chi non risponde alle aspettative costituisce un peso? Il lavoro ad alto
tasso di stress è più diffuso laddove il lavoro è organizzato secondo metodi
flessibili, moderni?
A tale
riguardo è di interesse anche lo studio pilota dell'Agenzia europea sullo
stato di salute e sicurezza sul lavoro nell’Unione europea. Lo studio
pubblicato nel settembre del 2000 è stato condotto con l’ausilio delle
relazioni nazionali elaborate dagli Stati membri, unitamente alle
statistiche nazionali ed europee relative alle condizioni vigenti
nell’ambiente di lavoro. Sono stati utilizzati sia dati quantitativi sia
dati qualitativi. Fra i dati quantitativi sono comprese le statistiche del
secondo studio europeo sull’ambiente di lavoro della Fondazione di Dublino
del 1996.
Lo studio
giunge alla conclusione che il mobbing, la violenza fisica e l’ergonomia
rappresentano nuovi fattori di rischio con implicazioni psicologiche, anche
se rimane ancora molto da fare per eliminare i rischi chimici e fisici per
la salute. L’Agenzia ritiene che il mobbing e le molestie siano causa di
malattie legate allo stress e che quindi rappresentino un potenziale rischio
per la salute.
Secondo
quanto riportato dalla sezione qualitativa dello studio, sei organi di
contatto dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
dislocati negli Stati membri ritengono che il mobbing si sia intensificato
negli ultimi 3-5 anni (Austria, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, Spagna e
Svezia), una ritiene che sia diminuito (Grecia), mentre otto, vale a dire i
rimanenti Stati membri, non hanno risposto o non hanno rilevato alcun
cambiamento.
I dati
nazionali sul mobbing nella vita professionale disaggregati per generi non
offrono, secondo l’Agenzia, un quadro uniforme della situazione, in quanto
in alcuni paesi risultano essere le donne le principali vittime di mobbing,
in altri gli uomini.
L’insieme
degli studi effettuati e l’esperienza diretta dimostrano come vi sia un
chiaro nesso fra, da una parte, il mobbing sul posto di lavoro e,
dall’altra, lo stress o il lavoro ad alto tasso di stress, l’elevata
competitività e la diminuzione della sicurezza nella vita lavorativa.
E’
opinione del relatore che vi possano essere diverse cause che possono
spiegare il mobbing sul posto di lavoro. Possono, ad esempio, identificare
le lacune nell’organizzazione del lavoro, nel sistema informativo
interno e/o nella direzione del lavoro, si può trattare di un carico di
lavoro o di un livello di aspettative troppo alti o troppo bassi, così come
di carenze nella politica del personale del datore di lavoro o
dell’atteggiamento assunto nei confronti dei dipendenti. I problemi
irrisolti o di lunga data sono fonte di forte stress nei gruppi di lavoro.
La
tolleranza allo stress diminuisce e può portare alla ricerca di un capro
espiatorio, al tentativo di emarginare singoli lavoratori. A volte alla base
del mobbing o dei tentativi di emarginazione vi sono anche cause diverse da
quelle organizzative, da ricercarsi negli atteggiamenti e nel modo di agire
delle singole persone.
Nel caso
di singoli lavoratori, l’emarginazione unita al mobbing può avere
serie conseguenze come l’aumento delle difficoltà a cooperare, bassa
tolleranza allo stress, problemi fisici, abuso o reazioni psichiche come ad
esempio difficoltà di dormire oppure depressione, sindromi maniacali, a
volte forte aggressività, forte stanchezza o tendenze suicide. Se non verrà
posto immediatamente fine al mobbing sul lavoro e i problemi fondamentali
sul lavoro non verranno risolti oppure se non si prenderanno provvedimenti
in tal senso, si corre il rischio che i problemi diventino talmente gravi da
richiedere l’intervento permanente di esperti nel campo della medicina e
della psicologia.
Il mobbing
determina una serie conseguenze anche per il gruppo di lavoro. Tali
ricadute possono assumere la forma di una diminuzione dell’efficienza e
della produttività, di un atteggiamento maggiormente critico e di una
mancanza di fiducia nel datore di lavoro, di una insicurezza diffusa, di un
aumento dei problemi a cooperare, di frequenti assenze per malattia,
dell’abuso, dell’impegno personale, di un disadattamento generale, dell’ingigantimento
dei piccoli problemi e della continua ricerca di nuovi capri espiatori.
Per quanto
concerne i costi del mobbing, i calcoli effettuati portano a risultati molto
divergenti. Il mobbing sul posto di lavoro può comportare in generale costi
sotto forma di diminuzione dell’efficienza e della produttività, di una
maggiore frequenza delle assenze per malattia e della motivazione personale.
A ciò si possono aggiungere costi come, ad esempio, un peggioramento della
qualità, dell’immagine dell’impresa e la perdita di clienti. A livello
sociale il mobbing può comportare costi dovuti a cure mediche e
psicologiche, all’assenza per malattia e al prepensionamento.
La
descrizione precedente non vuole essere un rendiconto esaustivo delle cause
e degli effetti del mobbing sul lavoro, bensì intende attirare l’attenzione
sull’importanza degli aspetti collettivi ed organizzativi del problema,
nonché sulle misure preventive da adottare. Tali misure nell’ottica del
relatore sono estremamente importanti per combattere il fenomeno del mobbing
sul posto di lavoro e altre forme di rischi presenti negli ambienti di
lavoro.
(3) Ai sensi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio,
del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, sussiste
discriminazione diretta quando, sulla base della religione o delle
convinzioni personali, degli handicap, dell'età o delle tendenze sessuali,
una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.
Ai sensi
della medesima direttiva, sussiste discriminazione indiretta quando
una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono
mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano
una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici
di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una
particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone.
Sussistono
alcune deroghe in relazione a quanto sopra riportato sulla discriminazione
indiretta.
(4) Ai sensi della direttiva 2000/78/CE del Consiglio,
del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale perla parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, le molestie
sono da considerarsi una discriminazione in caso di comportamento
indesiderato adottato sulla base della religione o delle convinzioni
personali, degli handicap, dell'età o delle tendenze sessuali e avente lo
scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo
contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle
leggi e prassi nazionali degli Stati membri.
4.
Misure comunitarie
La lotta e
l’attività di contrasto al mobbing sul posto di lavoro devono essere
considerate un elemento importante degli sforzi volti a raggiungere una più
elevata qualità sul lavoro e a migliorare le relazioni sociali sul posto di
lavoro. Tali provvedimenti contribuiscono inoltre a contrastare
l’emarginazione sociale e la disoccupazione di lunga durata, elemento che
può essere ulteriormente addotto per suffragare l’impegno da parte
dell’Unione e che fra l’altro è in linea con l’Agenda sociale europea e le
direttive relative all’occupazione.
Vi sono
chiaramente grandi differenze fra gli Stati membri in materia di
consapevolezza dei problemi connessi al mobbing e in termini di attenzione
ad essi riservata sia per quanto riguarda il sistema di norme sia per quanto
riguarda altri provvedimenti volti a prevenire e combattere tale fenomeno.
Il relatore ritiene che vi siano fondati motivi per credere che i problemi
legati al mobbing sul posto di lavoro siano sottovalutati in molte aree
dell’Unione europea. Ciò può essere ritenuto un ulteriore motivo per
elaborare direttive comuni. Un altro argomento che giustifica un impegno
comune sono le difficoltà nell’individuazione di strumenti efficaci per
prevenire e combattere il mobbing; a tale fine gli Stati membri potrebbero
scambiare le loro esperienze. Le direttive relative alle misure da adottare
contro il mobbing sul posto di lavoro potrebbero inoltre contribuire
all’elaborazione di norme e esercitare un’influenza sui comportamenti,
perlomeno in prospettiva. Un ulteriore ragione per adottare tali direttive è
garantire che vi sia giustizia.
Le lacune
in materia di salute e di sicurezza nell’ambiente di lavoro non devono
essere utilizzate come strumenti concorrenziali e non devono costringere i
lavoratori ad andarsene anzitempo. Una migliore qualità sul lavoro, invece,
garantisce una più alta competitività delle imprese europee, come ha
constatato la Commissione nella comunicazione sull’agenda per la politica
sociale (COM(2000) 379 definitivo).
Una serie
di rischi confermano la necessità di inserire le misure contro il mobbing
sul posto di lavoro nelle misure volte a garantire una buona qualità degli
ambienti di lavoro in materia di salute e sicurezza ed a combattere
l’emarginazione sociale e la disoccupazione di lunga durata. Tali
provvedimenti potrebbero migliorare le condizioni di lavoro e contrastare
l’insorgere di conflitti sul lavoro, contribuire alla risoluzione dei
conflitti e pertanto facilitare le relazioni sociali sul posto di lavoro.
Nel quadro
dell’impegno mirato a creare nuovi e migliori posti di lavoro nell’Unione
europea, la Commissione intende presentare a breve una comunicazione su una
strategia comunitaria relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro e una
sul rafforzamento della dimensione qualitativa nell’occupazione e nella
politica sociale, nonché e un Libro verde sulla responsabilità sociale delle
imprese. Il relatore ritiene che la Commissione debba tenere conto a tale
riguardo anche di fattori relativi alla salute e alla sicurezza definiti
come fattori psichici, psicosociali o sociali, i quali comprendono fra
l’altro l’organizzazione del lavoro. A tal proposito è necessario attribuire
grande importanza a misure di miglioramento dell’ambiente lavorativo che
siano lungimiranti, sistematiche e preventive, finalizzate tra l’altro a
combattere il mobbing sul posto di lavoro. Tali misure dovranno tra l’altro
rispondere all’esigenza di un’iniziativa legislativa in tal senso.
Le
conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma sottolineano l’importanza di
migliorare la qualità del lavoro e segnalano che le misure volte al
conseguimento della piena occupazione, non devono concentrarsi soltanto
sulla creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche su posti di lavoro
migliori. A tal fine è necessario che vengano definiti approcci comuni per
mantenere e migliorare la qualità del lavoro, da inserire come obiettivo
generale nelle linee direttrici sull'occupazione del 2002. Il Consiglio
inoltre, di concerto con la Commissione, elaborerà indicatori sulla qualità
del lavoro e preciserà ulteriormente gli indicatori quantitativi, per
presentare il tutto in tempo utile per il Consiglio europeo di Laeken del
2001.
Il
relatore ritiene che il Consiglio e la Commissione vadano esortati ad
includere indicatori quantitativi relativi al mobbing sul posto di lavoro
negli indicatori relativi alla qualità del lavoro, che dovranno essere
definiti in vista del Consiglio europeo di Laeken.
5. La
necessità di acquisire conoscenze e scambiare esperienze
Nell’Unione vi sono oggi grandi lacune nelle conoscenze relative al mobbing
sul lavoro. Il materiale statistico è insufficiente, si fa poca ricerca nel
settore e le conoscenze relative alle cause del mobbing e ai nessi che
esistono con altre condizioni di lavoro, così come all’efficacia di diversi
tipi di provvedimenti sono limitate. Le conseguenze economiche sia per il
singolo posto di lavoro sia per la società nel suo insieme non sono ancora
state sufficientemente chiarite. Il relatore ritiene che un approfondimento
delle conoscenze nel campo possa facilitare l’elaborazione di contromisure
efficaci.
Tramite un
miglioramento della qualità del materiale statistico a disposizione è
possibile facilitare e migliorare l’acquisizione di conoscenze e la ricerca.
A tale fine sono necessarie definizioni autorevoli. E’ inoltre importante
che le statistiche sul mobbing sul posto di lavoro analizzino, oltre alle
relazioni esistenti fra tale fenomeno e altri fattori esistenti
nell’ambiente di lavoro, anche l’incidenza del mobbing ripartendola, ad
esempio, in categorie come il sesso, le fasce di età eccetera.
Il fatto
che le conoscenze debbano essere migliorate è condiviso dallo studio
relativo allo stato di salute e sicurezza sul lavoro nell’Unione europea
condotto dall'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, nel
quale vengono altresì riportate proposte di rappresentanti delle autorità
responsabili per la salute e la sicurezza di diversi Stati membri su
provvedimenti di prevenzione adeguati nei confronti del mobbing sul lavoro.
E’
opinione del relatore che sia opportuno raccogliere statistiche per
acquisire una conoscenza più ampia del fenomeno. L’Eurostat e la Fondazione
di Dublino devono svolgere un ruolo guida in tale ambito.
Studi
approfonditi sulle condizioni legate all’organizzazione del lavoro e su
altri tipi di condizioni di lavoro devono contribuire ad un miglioramento
della conoscenza del fenomeno del mobbing sul posto di lavoro. Sarebbe
particolarmente interessante disporre di validi esempi sia di provvedimenti
per prevenire il mobbing sia di provvedimenti per contrastare efficacemente
e risolvere il problema, così come di studi sulle conseguenze economiche. Il
relatore è dell’opinione che spetti alla Commissione, alla Fondazione di
Dublino e all'Agenzia europea per la salute e la sicurezza assumere
l’iniziativa relativamente a tali studi approfonditi, così come spetta a
tali istituzioni far sì che i risultati di tali studi siano diffusi nel
mercato del lavoro. Per quanto concerne l’impegno della Fondazione di
Dublino il relatore desidera far notare come essa abbia una responsabilità
particolare per le questioni legate all’organizzazione del lavoro.
Per quanto
concerne l’acquisizione di conoscenze e lo scambio di esperienze il relatore
intende inoltre sottolineare il metodo aperto di coordinamento che, come è
noto, include l’analisi e la diffusione di esempi significativi. Stabilendo
criteri quantitativi e qualitativi, parametri e indicatori è possibile
acquisire conoscenze migliori e raffrontabili nonché promuovere
l’apprendimento reciproco. Il Parlamento europeo nella risoluzione (A5-
0291/2000) sulla comunicazione della Commissione relativa ad una nuova
agenda per la politica sociale ha espresso parere positivo riguardo al
metodo aperto di coordinamento. Il Parlamento ha al contempo sottolineato
quanto sia importante che la normativa comunitaria sia utilizzata come
strumento per fissare norme di base a livello comunitario.
6.
Legislazione
Nella
maggioranza degli Stati membri e dei paesi candidati è possibile intervenire
ricorrendo alla legislazione soltanto se si riesce a stabilire che certi
aspetti isolati nell’insieme del fenomeno mobbing possono essere
riconosciuti come umiliazioni o molestie. Il mobbing tuttavia è un fenomeno
più ampio, il che rende difficile dimostrarne l’esistenza. In certi Stati
membri esiste già una legislazione mirata contro il mobbing nel mercato del
lavoro, oppure è in fase di elaborazione o di esame. Ciò vale per la Svezia,
dove le disposizioni delle autorità sono entrate in vigore nel 1994, così
come per il Belgio e la Francia. In altri paesi si è scelto di porre
l’accento su un’attuazione più efficace della normativa generale applicabile
in caso di mobbing, nonché sugli esempi significativi e sulla cooperazione
fra le parti.
Non si può
ritenere del tutto chiarito se la direttiva quadro della Comunità europea
per la salute e la sicurezza sul lavoro (89/391/CEE) possa essere applicata
nei casi di mobbing sul posto di lavoro, anche se molti elementi
suggeriscono tale interpretazione. Stando alle informazioni in possesso del
relatore, la questione è stata recentemente discussa in seno al gruppo ad
hoc della Commissione sulla violenza nella vita lavorativa.
Il
relatore ritiene che sia opportuno intavolare un dibattito più a lungo
termine sulla necessità di adottare misure legislative a livello europeo
volte alla prevenzione ed alla lotta contro i rischi per la salute e la
sicurezza esistenti negli ambienti di lavoro, incluso il mobbing sul posto
di lavoro. E’ necessario eliminare l’insicurezza relativa all’applicabilità
della direttiva quadro nei casi di mobbing, tema sul quale il relatore
tornerà più tardi.
Nell’articolo 1 della direttiva quadro si afferma che lo scopo è di adottare
provvedimenti che promuovano migliori condizioni di sicurezza e di salute
per i lavoratori nell’ambiente di lavoro. Senza addentrarsi nel dettaglio
dei contenuti della direttiva è possibile constatare come le condizioni di
lavoro psichiche, sociali o psicosociali non siano menzionate. L’articolo 6
si sofferma sulla responsabilità del datore di lavoro di valutare i rischi
ed adottare provvedimenti per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori, senza però chiarire se la responsabilità comprenda ad esempio
fattori inerenti all’ambiente di lavoro di carattere psichico, sociale o
psicosociale.
Nella sua
risoluzione su una nuova agenda per la politica sociale, il Parlamento ha
invitato la Commissione a valutare il quadro legislativo attualmente in
vigore e a porre in essere gli strumenti scelti per attuare l’agenda. Il
Parlamento ha inoltre invitato la Commissione a istituire una strategia
comunitaria concreta per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, che
dovrà essere basata sulla fissazione di obiettivi comuni e comprendere un
piano d’azione per consolidare l’attuazione, il controllo e la valutazione
delle direttive esistenti, prevedendo inoltre l’adozione di provvedimenti
legislativi in materia di rischi non compensati o non compensati a
sufficienza e l’elaborazione di analisi dei rischi.
Come già
menzionato, la Commissione intende presentare a breve alcune comunicazioni e
un Libro verde sull’impegno volto alla creazione di nuovi e migliori posti
di lavoro. Il relatore è dell’opinione che sia opportuno in tale campo un
dibattito incentrato in parte sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro
in senso lato nonché sulla necessità di adottare provvedimenti legislativi
in tale materia, in parte sull’applicabilità della direttiva quadro. E’
necessario invitare la Commissione a prendere in esame una chiarificazione
di tale direttiva, o un ampliamento del campo di applicazione della stessa,
oppure in alternativa l’elaborazione di una nuova direttiva quadro con un
campo di applicazione più ampio. A tale riguardo il relatore desidera
sottolineare l’importanza di un lavoro sistematico in materia di ambiente di
lavoro e dell’adozione di provvedimenti di carattere preventivo, nondimeno
perché è difficile dimostrare la presenza di angherie, così come lo è anche
per diversi tipi di cosiddetti nuovi rischi negli ambienti di lavoro.
A tale
riguardo si può anche ponderare la necessità di una direttiva particolare
complementare, una raccomandazione o altro, che sia specifica per il mobbing
sul posto di lavoro.
La
questione della definizione di mobbing sul lavoro dovrebbe, nell’opinione
del relatore, essere ponderata in concomitanza dell’elaborazione di una
proposta legislativa o altro nel settore. In tale campo, analogamente a
quanto viene fatto in materia di definizione delle molestie (vedi sopra), si
può lasciare lo spazio per una definizione conforme alla normativa e alla
prassi degli Stati membri.
7. Le
parti sociali Œ misure a livello locale
Il
relatore ha già sottolineato i legami esistenti fra il mobbing e
l’organizzazione del lavoro.
Le parti
sociali svolgono un ruolo decisivo e hanno una notevole responsabilità a
livello europeo e nazionale, ovvero la responsabilità di intervenire sul
piano negoziale nei settori chiave, fra cui l’organizzazione del lavoro. Ciò
è stato evidenziato dal Parlamento nella risoluzione su una nuova agenda per
la politica sociale. Il Parlamento è dell’opinione che il dialogo sociale
vada promosso e consolidato e che debba rivestire un ruolo importante
nell’elaborazione di idee e prassi migliori. Il relatore è dell’avviso che
si debba valutare in quale misura il coordinamento fra le parti sociali a
livello europeo possa contribuire alla lotta contro il mobbing sul posto di
lavoro.
La
direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro, stabilisce che il datore di
lavoro ha la responsabilità esplicita di valutare e, in caso di necessità,
di prevenire i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, iafra
l’altro la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
E’
convinzione del relatore che siano necessari una prospettiva più ampia
nell’ambito dei provvedimenti relativi alla salute e alla sicurezza e una
maggiore rilevanza delle misure di prevenzione per poter combattere
efficacemente il mobbing sul posto di lavoro nonché altre forme di problemi
presenti negli ambienti di lavoro. Le responsabilità del datore di lavoro in
materia di salute e sicurezza dovranno pertanto essere ampliate e chiarite.
Un lavoro nel campo della salute e della sicurezza di tipo moderno
presuppone da parte del datore di lavoro un impegno costante, impegno che
comprende uno studio, un’attuazione e una verifica dell’attività tali da
consentire di prevenire i pericoli per la salute e gli infortuni sul lavoro,
nonché di garantire un ambiente di lavoro soddisfacente.
Il lavoro
sistematico in materia di salute e sicurezza deve essere parte integrante
dell’attività quotidiana e comprendere tutte le condizioni, fra cui anche
quelle psichiche e sociali, che siano rilevanti per la salute e la
sicurezza. E’ opinione del relatore che ciò debba emergere dagli atti
giuridici della Comunità.
Esistono
già organizzazioni di sostegno e reti per le vittime del mobbing. Anche le
organizzazioni sindacali aiutano i membri che sono vittime del mobbing. Il
relatore ritiene che sia opportuno discutere di come le reti o le
organizzazioni su base volontaria possano essere sostenute per sviluppare
ulteriormente la propria attività e per integrarla, se necessario, con
risorse professionali. Le risorse integrative e il lavoro di volontariato
possono diminuire in prospettiva le sofferenze umane ma anche i costi
inferiori per la cura, la riabilitazione eccetera.
8.
Conclusione
L’Agenda
sociale europea adottata al Consiglio di Nizza sottolineava che per essere
attuata sarebbe stato necessario usare tutti gli strumenti comunitari: vale
a dire la legislazione, il dialogo sociale, il metodo aperto di
coordinamento, i fondi strutturali, i programmi di sostegno, la strategia
politica integrata, l’analisi e la ricerca. Il relatore nelle sue proposte
per provvedimenti comunitari da adottare per combattere il mobbing sul posto
di lavoro ha indicato diverse fra queste alternative.
La
speranza è che la relazione possa stimolare l’adozione in tempi brevi di
misure energiche contro il mobbing sul posto di lavoro. È opportuno esortare
la Commissione a presentare, entro il marzo 2002, un libro verde recante
un’analisi dettagliata della situazione relativa al mobbing sul posto di
lavoro in ogni Stato membro e, sulla base di detta analisi, a presentare
successivamente, entro l’ottobre 2002, un programma d’azione concernente le
misure comunitarie contro il mobbing sul posto di lavoro, corredato di uno
scadenzario.
26 giugno
2001
destinato
alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali sul mobbing sul
posto di lavoro (2001/2339(INI))
Relatrice
per parere: Miet Smet
PROCEDURA
Nella
riunione del 27/02/2001 la commissione per i diritti della donna e le pari
opportunità ha nominato relatrice per parere Miet Smet.
Nelle
riunioni del 28/05/2001 e 21/06/2001 ha esaminato il progetto di parere. In
quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.
Erano
presenti al momento della votazione Maj Britt Theorin, presidente; Miet Smet,
relatrice per parere; María Antonia Avilés Perea, Maria Berger (in
sostituzione di Christa Prets), Lone Dybkjær, Lissy Gröner, Heidi Anneli
Hautala, Mary Honeyball, Anna Karamanou, Thomas Mann, Maria Martens, Patsy
Sörensen e Joke Swiebel.
BREVE
GIUSTIFICAZIONE
Il mobbing
o molestie sul posto di lavoro o non è un fenomeno nuovo. E’ particolarmente
preoccupante che si diffonda sempre più sia nel settore pubblico che in
quello privato. Gli studi sul mobbing sono iniziati nei paesi in cui le
leggi sulla protezione dei lavoratori dipendenti sono più progredite, mentre
nei paesi in cui questa protezione non è sufficientemente garantita, i dati
su questo fattore a rischio mancano, in particolare per quanto riguarda i
metodi e i mezzi da porre in essere per prevenire il fenomeno e far fronte
alle conseguenze ove la situazione lo richieda.
Vi sono
diverse definizioni di mobbing. A titolo di esempio, si può citare la
definizione data dalla dr.
Hirigoyern, psichiatra, psicanalista e psicoterapeuta familiare
[Marie-France Hirigoyen, «Le harcèlement moral, la violence perverse au
quotidienlt», Syros, 1998. Cfr. Anche della stessa autrice, «Maladie
dans le travail, harcèlement moral: demêler le vrai du fauxle», Syros,
2001.
Fondazione
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, «La
deuxième enquête européenne sur les conditions de travail», 1997,
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee]: il mobbing si
definisce come comportamento abusivo (gesti, parole, comportamento,
atteggiamento) che minaccia, con la sua ripetizione o la sua
sistematizzazione, la dignità o l’integrità psichica o fisica di una
persona, mettendo in pericolo il suo posto di lavoro o degradando il clima
di lavoro. Il fenomeno può essere affrontato in vari modi. Il mobbing
designa piuttosto la pressione esercitata dal gruppo dei lavoratori su uno
dei suoi membri. Il bullismo designa una pratica di gestione che consiste
nell’assoggettare i lavoratori di un dato servizio ad una pressione
costante. Ma vi sono anche la derisione e l’emarginazione, e addirittura
comportamenti abusivi a connotazione sessuale o aggressioni fisiche.
I metodi
utilizzati in una situazione di mobbing consistono in atteggiamenti ostili
miranti ad isolare la persona presa di mira, a minare le sue condizioni di
lavoro (privandola della sua autonomia, assegnandole troppo o poco lavoro,
spingendola a commettere errori, non prendendola in considerazione per le
promozioni), ad attentare alla sua dignità (critiche, ingiurie,
diffamazione), ad esercitare nei suoi confronti una violenza verbale o
fisica. Il molestatore può essere una persona o un gruppo di persone. Nella
maggior parte dei casi, il molestatore è un membro della gerarchia
dell’impresa o dell’amministrazione, ma il mobbing può essere esercitato
anche dai subordinati nei confronti di un superiore gerarchico.
Secondo
un’inchiesta realizzata dalla Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro nel 1996 2 , 12 milioni di lavoratori in
Europa si considerano vittime di mobbing. Inoltre, i risultati di varie
inchieste dimostrano che le donne ne sono le principali vittime. Il parere
del Comitato economico e sociale francese (CES) adottato il 21 aprile 2001
ritiene che, secondo le indagini nazionali e internazionali, è possibile
stabilire un profilo tipo della vittima. Questa è il più delle volte di
sesso femminile e di età superiore ai 40 anni, cosa che solleva il problema
dell’ultima fase della carriera; il parere richiama altresì l’attenzione sul
destino dei giovani lavoratori. Secondo uno studio realizzato in Francia
dalla dr. Hirigoyen (cfr. supra), è interessato il 70% delle donne rispetto
al 30% degli uomini. Le donne più colpite sono quelle appartenenti a
minoranze razziali, le donne portatrici di handicap o aventi un diverso
orientamento sessuale, nonché le donne incinte. La dr. Hirigoyen considera
che non solo le donne costituiscono la maggioranza delle vittime, ma che
esse sono molestate in modo diverso dagli uomini, intervenendo spesso
connotazioni maschiliste o sessiste. L’autrice opera una distinzione teorica
tra mobbing e molestie sessuali, anche se dimostra che i passaggi dall’uno
alle altre sono frequenti. Le molestie sessuali non sono che il passo
successivo del mobbing. Nei due casi si tratta di umiliare l’altro e di
considerarlo alla stregua di un oggetto a propria disposizione. Per quanto
riguarda la specificità del mobbing nei confronti delle donne, la dr.
Hirigoyen descrive diversi casi di specie: in primo luogo, le donne che
rifiutano le profferte di un superiore o di un collega e che si fanno
pertanto emarginare, umiliare o strapazzare; in secondo luogo, la
discriminazione verso le donne. Le donne sono semplicemente messe da parte
oppure molestate o viene loro impedito di lavorare per il solo fatto di
essere donne. Secondo il CES, le situazioni di molestie sessuali presentano
notevoli somiglianze con quelle del mobbing come, ad esempio, la difficoltà,
per la vittima, di esprimersi, difendersi e presentare querela o quella di
fornire le prove e di trovare testimoni.
Gli
effetti del mobbing sulla salute sono devastanti. La vittima soffre di
stress, nervosismo, emicranie, depressione; sviluppa malattie psicosomatiche
(ulcere gastriche, coliti, problemi di tiroide, insonnia, ipertensione
arteriosa, malattie della pelle, ecc.). Nella maggior parte dei casi, le
persone vittime di mobbing prendono un congedo di malattia di lunga durata
o, addirittura, si fanno licenziare. Come se non bastasse, il mobbing si
ripercuote pesantemente sulla produttività e l’efficienza economica
dell’impresa o dell’amministrazione a causa dell’assenteismo che provoca e
delle spese e indennità che devono essere versate per causa di malattia o di
licenziamento. Questo tipo di molestie comporta pertanto un prezzo
elevatissimo per le imprese e la società.
Giova
inoltre notare che, secondo la summenzionata indagine della Fondazione di
Dublino, il notevole divario tra gli Stati Œ dal 4 al 15% - in materia di
violenza e di mobbing sul luogo di lavoro riflette probabilmente le
differenze di sensibilità e il fatto che tali questioni formino oggetto di
dibattiti pubblici o no. Si può dunque supporre che in taluni paesi le cifre
siano al di sotto dei valori reali. Occorre mettere un accento particolare
sull’informazione delle gerarchie delle imprese e delle amministrazioni.
Secondo il sito Internet inbullybustersl
(www.bullybusters.org),
un’inchiesta sul iuUS Hostile Workplace Survey 2000ly ha indicato che
la gerarchia ha appoggiato direttamente i molestatori nel 42% dei casi e ha
fornito un tacito appoggio nel 40% dei casi. Solo il 7% dei bulli sono
trasferiti ed essi godono generalmente di impunità. Nel 36% dei casi si
arriverebbe addirittura al punto che la gerarchia penalizzi la vittima. Il
sito indica inoltre che numerose vittime si pentono di aver presentato una
querela, in quanto ciò aveva comportato il loro licenziamento. Tutti gli
autori citati dal sito iibullybusterslr rilevano che le vittime soffrono
altrettanto, se non di più, della passività della gerarchia che degli atti
di mobbing veri e propri (doppia vittimizzazione).
Vista la
portata del problema posto dal mobbing, la vostra relatrice per parere
considera che si tratti ora di definire i metodi e i mezzi da porre in
essere per garantire la prevenzione e l’assistenza alle vittime e sradicare
tale flagello nel medio e lungo termine, sia nel settore pubblico che nel
settore privato. A tal fine occorrerebbe incoraggiare le imprese e i
pubblici poteri a porre in essere politiche di prevenzione efficaci e
procedure idonee a risolvere il problema e ad evitare che si ripresenti.
Considerando che l’azione prevista potrà contribuire a garantire ai
lavoratori dipendenti salute e sicurezza sul posto di lavoro nella Comunità,
si invita la Commissione ad esaminare il problema e a proporre una direttiva
o una raccomandazione sul mobbing sul luogo di lavoro, sull’esempio della
sua raccomandazione del 27/11/1991 sulla tutela della dignità delle donne e
degli uomini sul lavoro e del codice di condotta mirante a combattere le
molestie sessuali.
CONCLUSIONI
La
commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la
commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti
elementi:
Paragrafi
1.
considera che il mobbing sul posto di lavoro da parte di superiori,
subordinati gerarchici o di colleghi, è un problema grave e inaccettabile in
quanto attenta alla dignità delle persone che ne sono vittime e genera
condizioni di lavoro umilianti e degradanti; che esso rappresenta un
problema preoccupante nella misura in cui tende ad espandersi negli ultimi
anni sia nel settore pubblico che nel settore privato;
2.
richiama l'attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a
termine e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea
condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia;
3.
richiama l’attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute
fisica e psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, che necessitano
spesso di un trattamento medico e psicoterapeutico comportante generalmente
un’assenza dal lavoro per motivi di malattia o le dimissioni;
4. ricorda
che il mobbing comporta altresì conseguenze nefaste per i datori di lavoro
per quanto riguarda la produttività e l’efficienza economica dell’impresa a
causa dell’assenteismo che esso provoca, della riduzione della produttività
dei lavoratori a motivo della confusione mentale, della mancanza di
concentrazione e del pagamento delle indennità ai lavoratori licenziati;
5.
sottolinea che la lotta al mobbing sul posto di lavoro deve essere
considerata come un elemento degli sforzi volti a rafforzare la dimensione
qualitativa nell'occupazione e a migliorare le relazioni sociali sul luogo
di lavoro, coerentemente agli impegni assunti dall'UE con l'Agenzia Sociale;
6.
richiama l’attenzione sul fatto che, secondo la totalità delle inchieste, le
donne sono più frequentemente vittime che non gli uomini dei fenomeni di
mobbing, che si tratta di molestie verticali: discendenti (dal superiore al
subordinato) o ascendenti (dal subordinato al superiore), di molestie
orizzontali (tra colleghi di pari livello) o di molestie miste;
7. chiede
alla Commissione europea di realizzare uno studio, basandosi sul contributo
della fondazione di Dublino e dell'Agenzia europea per la salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro, sui vari tipi di mobbing, la ripartizione per
sesso e per età dei vari tipi di mobbing, la definizione dei metodi e dei
mezzi applicati per garantire la prevenzione e la riabilitazione delle
vittime per combattere questo fenomeno nel medio o nel lungo termine, sia
nel settore pubblico che nel settore privato; chiede che lo studio in
questione comprenda un’analisi della situazione particolare delle donne
vittime di mobbing;
8.
raccomanda agli Stati membri di imporre alle imprese, ai pubblici poteri
nonché alle parti sociali l'attuazione di politiche di prevenzione efficaci,
l'introduzione di un sistema di scambio di esperienze, e l'individuazione di
procedure atte a risolvere il problema per le vittime e ad evitare che esso
si ripresenti; raccomanda, in tale contesto, la messa a punto di
un’informazione e di una formazione dei lavoratori dipendenti, del personale
di inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel
settore privato che nel settore pubblico; ricorda a tale proposito la
possibilità di nominare sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla
quale i lavoratori possono eventualmente rivolgersi;
9. auspica
che le istituzioni europee realizzino inchieste sul mobbing all’interno
delle proprie strutture, in particolare sul mobbing contro le donne, che lo
combattano più energicamente e che individuino soluzioni per questo grave
problema, prevedendo eventualmente un adeguamento dello statuto dei
funzionari nonché un'adeguata politica di sanzioni;
10.
constata che le persone esposte al mobbing nelle istituzioni europee
beneficiano attualmente di un aiuto insufficiente e si compiace al riguardo
con l'amministrazione per aver istituito da tempo un corso destinato in
particolare alle donne amministratrici intitolato “La gestione al femminile”
e, più recentemente, un comitato consultivo sul mobbing;
11.
richiama l’attenzione sul fatto che false accuse di mobbing possono
trasformarsi a loro volta in un temibile strumento di mobbing;
12.
constata che uno Stato membro ha già adottato una normativa mirante a
lottare contro il mobbing sul posto di lavoro e che altri Stati sono
impegnati nel mettere a punto una legislazione che reprima questo fenomeno,
richiamandosi il più delle volte alle legislazioni adottate per reprimere le
molestie sessuali;
13. invita
la Commissione europea ad esaminare il problema nel cotesto più ampio e
appropriato della salute e sicurezza sul posto di lavoro, con riferimento in
particolare alla direttiva 89/391/CEE, e ponderando anche la possibilità di
una direttiva particolare di integrazione o di una raccomandazione che sia
specifica per il mobbing ed il mercato del lavoro.
Il
Parlamento europeo,
- visti
gli articoli 2, 3, 13, 125-129, 136-140 e 143 del trattato CE,
- viste le
sue risoluzioni del 13 aprile 1999 sulla comunicazione della Commissione
"Modernizzare l'organizzazione del lavoro - Un atteggiamento positivo nei
confronti dei cambiamenti", del 24 ottobre 2000 su "Orientamenti a favore
dell'occupazione per il 2001 - Relazione congiunta sull'occupazione 2000"e
del 25 ottobre 2000 sull'Agenda per la politica sociale,
- viste le
parti pertinenti delle conclusioni del Consiglio europeo in occasione dei
vertici di Nizza e di Stoccolma,
- visto
l'articolo 163 del suo regolamento,
- visti la
relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il
parere della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità
(A5-0283/2000)
A.
considerando che, secondo un sondaggio svolto tra 21.500 lavoratori dalla
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Fondazione di Dublino), nel corso degli ultimi 12 mesi l'8% dei lavoratori
dell'Unione europea, pari a 12 milioni di persone, è stato vittima di
mobbing sul posto di lavoro, e che si può presupporre che il dato sia
notevolmente sottostimato,
B.
considerando che l'incidenza di fenomeni di violenza e molestie sul lavoro,
tra cui la Fondazione include il mobbing, presenta sensibili variazioni tra
gli Stati membri e che ciò è dovuto, secondo la Fondazione, al fatto che in
alcuni paesi soltanto pochi casi vengono dichiarati, che in altri la
sensibilità verso il fenomeno è maggiore e che esistono differenze tra i
sistemi giuridici nonché differenze culturali; che la precarietà
dell'impiego costituisce una delle cause principali dell'aumento della
frequenza di suddetti fenomeni,
C.
considerando che la Fondazione di Dublino rileva che le persone esposte al
mobbing subiscono uno stress notevolmente più elevato rispetto agli altri
lavoratori in generale e che le molestie costituiscono dei rischi potenziali
per la salute che spesso sfociano in patologie associate allo stress;
che i dati
nazionali sul mobbing nella vita professionale, disaggregati per generi, non
offrono,
secondo
l'Agenzia, un quadro uniforme della situazione;
D.
considerando che dai dati provenienti da uno degli Stati membri risulta che
i casi di mobbing sono di gran lunga più frequenti nelle professioni
caratterizzate da un elevato livello di tensione, professioni esercitate più
comunemente da donne che da uomini e che hanno conosciuto una grande
espansione nel corso degli anni 90,
E.
considerando che gli studi e l'esperienza empirica convergono nel rilevare
un chiaro nesso tra, da una parte, il fenomeno del mobbing nella vita
professionale e, dall'altra, lo stress o il lavoro ad elevato grado di
tensione, l'aumento della competizione, la riduzione della sicurezza
dell'impiego nonché l'incertezza dei compiti professionali,
F.
considerando che tra le cause del mobbing vanno ad esempio annoverate le
carenze a livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e di
direzione; che problemi organizzativi irrisolti e di lunga durata si
traducono in pesanti pressioni sui gruppi di lavoro e possono condurre
all'adozione della logica del "capro espiatorio" e al mobbing; che le
conseguenze per l'individuo e per il gruppo di lavoro possono essere
rilevanti, così come i costi per i singoli, le imprese e la società;
1. ritiene
che il mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale entità,
costituisca un grave problema nel contesto della vita professionale e che
sia opportuno prestarvi maggiore attenzione e rafforzare le misure per farvi
fronte, inclusa la ricerca di nuovi strumenti per combattere il fenomeno;
2.
richiama l'attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a
termine e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea
condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia;
3.
richiama l'attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute
fisica e psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, in quanto essi
impongono spesso il ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico e
conducono generalmente a un congedo per malattia o alle dimissioni;
4.
richiama l'attenzione sul fatto che, secondo alcune inchieste, le donne sono
più frequentemente vittime che non gli uomini dei fenomeni di mobbing, che
si tratti di molestie verticali: discendenti (dal superiore al subordinato)
o ascendenti (dal subordinato al superiore), di molestie orizzontali (tra
colleghi di pari livello) o di molestie miste;
5.
richiama l'attenzione sul fatto che false accuse di mobbing possono
trasformarsi a loro volta in un temibile strumento di mobbing;
6. pone
l'accento sul fatto che le misure contro il mobbing sul luogo di lavoro
vanno considerate una componente importante degli sforzi finalizzati
all'aumento della qualità del lavoro e al miglioramento delle relazioni
sociali nella vita lavorativa; ritiene che esse contribuiscano altresì a
combattere l'esclusione sociale, il che può giustificare l'adozione di
misure comunitarie e risulta in sintonia con l'Agenda sociale e gli
orientamenti in materia di occupazione dell'Unione europea;
7. rileva
che i problemi di mobbing sul posto di lavoro vengono probabilmente ancora
sottovalutati in molti settori all'interno dell'UE e che vi sono molti
argomenti a favore di iniziative comuni a livello dell'Unione, quali ad
esempio la difficoltà di trovare strumenti efficaci per prevenire e
contrastare il fenomeno, il fatto che gli orientamenti sulle misure per
combattere il mobbing sul posto di lavoro possano produrre effetti normativi
ed influire sugli atteggiamenti e che l'adozione di tali orientamenti comuni
sia giustificata anche da ragioni di equità;
8. esorta
la Commissione a prendere ugualmente in considerazione, nelle sue
comunicazioni relative a una strategia comune in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e al rafforzamento della dimensione qualitativa della
politica occupazionale e sociale nonché nel libro verde sulla responsabilità
sociale delle imprese, fattori psichici, psicosociali e sociali connessi
all'ambiente lavorativo, inclusa l'organizzazione lavorativa, invitandola
pertanto ad attribuire importanza a misure di miglioramento dell'ambiente
lavorativo che siano lungimiranti, sistematiche e preventive, finalizzate
tra l'altro a combattere il mobbing sul posto di lavoro e a valutare
l'esigenza di iniziative legislative in tal senso;
9. esorta
il Consiglio e la Commissione ad includere indicatori quantitativi relativi
al mobbing sul posto di lavoro negli indicatori relativi alla qualità del
lavoro, che dovranno essere definiti in vista del Consiglio europeo di
Laeken;
10. esorta
gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la propria
legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le
molestie sessuali sul posto di lavoro, nonché a verificare e ad uniformare
la definizione della fattispecie del "mobbing" ;
11.
sottolinea espressamente la responsabilità degli Stati membri e dell'intera
società per il mobbing e la violenza sul posto di lavoro, ravvisando in tale
responsabilità il punto centrale di una strategia di lotta a tale
fenomeno;.12. raccomanda agli Stati membri di imporre alle imprese, ai
pubblici poteri nonché alle parti sociali l'attuazione di politiche di
prevenzione efficaci, l'introduzione di un sistema di scambio di esperienze
e l'individuazione di procedure atte a risolvere il problema per le vittime
e ad evitare sue recrudescenze; raccomanda, in tale contesto, la messa a
punto di un'informazione e di una formazione dei lavoratori dipendenti, del
personale di inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia
nel settore privato che nel settore pubblico; ricorda a tale proposito la
possibilità di nominare sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla
quale i lavoratori possono eventualmente rivolgersi;
13. esorta
la Commissione ad esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il
campo di applicazione della direttiva quadro per la salute e la sicurezza
sul lavoro oppure di elaborare una nuova direttiva quadro, come strumento
giuridico per combattere il fenomeno delle molestie, nonché come meccanismo
di difesa del rispetto della dignità della persona del lavoratore, della sua
intimità e del suo onore; sottolinea pertanto che è importante che la
questione del miglioramento dell'ambiente di lavoro venga affrontata in modo
sistematico e con l'adozione di misure preventive;
14.
sottolinea che una base statistica migliore può agevolare e ampliare la
conoscenza e la ricerca e segnala il ruolo che l'Eurostat e la Fondazione di
Dublino possono svolgere in tale contesto; esorta la Commissione, la
Fondazione di Dublino e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro a prendere iniziative affinché vengano condotti studi approfonditi in
materia di mobbing;
15.
sottolinea l'importanza di studiare più da vicino il fenomeno del mobbing
sul posto di lavoro in relazione sia agli aspetti attinenti
all'organizzazione del lavoro sia a quelli legati a fattori quali genere,
età, settore e tipo di professione; chiede che lo studio in questione
comprenda un'analisi della situazione particolare delle donne vittime di
mobbing;
16.
constata che uno Stato membro ha già adottato una normativa mirante a
lottare contro il mobbing sul posto di lavoro e che altri Stati sono
impegnati nella ratifica di una legislazione volta a reprimere tale
fenomeno, richiamandosi il più delle volte alle legislazioni adottate per
reprimere le molestie sessuali; esorta gli Stati membri a prestare
attenzione al problema del mobbing sul luogo di lavoro e a tenerne conto nel
contesto delle rispettive legislazioni nazionali e di altre azioni;
17. esorta
le istituzioni europee a fungere da modello sia per quanto riguarda
l'adozione di misure per prevenire e combattere il mobbing all'interno delle
loro stesse strutture che per quanto riguarda l'aiuto e l'assistenza a
individui o gruppi di lavoro, prevedendo eventualmente un adeguamento dello
statuto dei funzionari nonché un'adeguata politica di sanzioni;
18.
constata che le persone esposte al mobbing nelle istituzioni europee
beneficiano attualmente di un aiuto insufficiente e si compiace al riguardo
con l'amministrazione per aver istituito da tempo un corso destinato in
particolare alle donne amministratrici intitolato "La gestione al femminile"
e, più recentemente, un comitato consultivo sul mobbing;
19. chiede
che si esamini in quale misura la consultazione a livello comunitario tra le
parti sociali può contribuire a combattere il mobbing sul posto di lavoro e
ad associare a tale lotta le
organizzazioni dei lavoratori;
20. esorta
le parti sociali negli Stati membri a elaborare, tra di loro e a livello
comunitario, strategie idonee di lotta contro il mobbing e la violenza sul
luogo di lavoro, procedendo altresì a uno scambio di esperienze in merito
secondo il principio delle "migliori pratiche" ;
21.
ricorda che il mobbing comporta altresì conseguenze nefaste per i datori di
lavoro per quanto riguarda la redditività e l'efficienza economica
dell'impresa a causa dell'assenteismo che esso provoca, della riduzione
della produttività dei lavoratori indotta dal loro stato di confusione e di
difficoltà di concentrazione nonché dalla necessità di erogare indennità ai
lavoratori licenziati;
22.
sottolinea l'importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore
di lavoro per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a
creare un ambiente di lavoro soddisfacente;
23. chiede
che abbia luogo una discussione in merito alle modalità di sostegno alle
reti e organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta al mobbing;
24. invita
la Commissione a presentare, entro il marzo 2002, un libro verde recante
un'analisi dettagliata della situazione relativa al mobbing sul posto di
lavoro in ogni Stato membro e, sulla base di detta analisi, a presentare
successivamente, entro l'ottobre 2002, un programma d'azione concernente le
misure comunitarie contro il mobbing sul posto di lavoro; chiede che tale
piano d'azione venga corredato di uno scadenzario;
25.
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla
Commissione, al Consiglio, alla Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro ed all'Agenzia europea per la sicurezza
e la salute sul lavoro.
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